
Il calo degli stipendi a luglio 2025: le cause e gli effetti per docenti e ATA news.popcorntv.it
Una categoria di lavoratori si prepara a un brusco calo degli stipendi a partire da luglio 2025, con una diminuzione fino a 416,65.
Questo imprevisto contraccolpo economico segue l’erogazione degli arretrati relativi al taglio del cuneo fiscale percepiti con la busta paga di giugno e rischia di generare confusione tra i lavoratori della scuola.
La ragione principale di questo vistoso decremento è legata alla fine dell’erogazione degli arretrati del taglio del cuneo fiscale relativi ai mesi da gennaio a maggio 2025, riconosciuti una tantum con lo stipendio di giugno. Questo bonus temporaneo aveva gonfiato i compensi, ma a luglio il sistema tornerà alla normalità con la scomparsa di tali somme aggiuntive.
Per coloro che percepiscono un reddito annuo compreso tra 20.000 e 32.000 euro, la riduzione sarà più marcata, raggiungendo i 416,65 euro netti in meno. Al di fuori di questa fascia, l’abbattimento sarà comunque presente ma con importi decrescenti. Rimane attiva, però, la detrazione mensile aggiuntiva di 83,33 euro per redditi medio-bassi, introdotta per mitigare l’impatto del costo della vita, ma insufficiente a compensare integralmente la perdita.
Non si tratta dunque di un errore amministrativo, bensì di una dinamica strutturale prevista dalle normative sul cuneo fiscale per il 2025. Tutti i lavoratori, indipendentemente dal reddito, percepiranno una riduzione significativa nella busta paga di luglio, che potrebbe sorprendere chi non è a conoscenza del meccanismo.
Normativa e diritti del personale supplente: malattie, permessi e ferie
Parallelamente alla questione salariale, è importante considerare anche le normative che regolano le assenze e i permessi del personale docente e ATA, soprattutto per i supplenti, che rappresentano una quota rilevante del personale scolastico.
Per i docenti supplenti annuali, il CCNL 2006/09 stabilisce che l’assenza per malattia garantisce la conservazione del posto per un massimo di 9 mesi in un triennio scolastico, con un mese retribuito al 100% e due mesi al 50%. Per i supplenti temporanei, la retribuzione per malattia è prevista al 50% per un massimo di 30 giorni all’anno scolastico. È fondamentale sottolineare che le assenze per malattia non interrompono l’anzianità di servizio, contribuendo quindi al punteggio nelle graduatorie GPS.
Un aspetto di rilievo riguarda le assenze per visite specialistiche, disciplinate dal D.L. 98/2011 (convertito nella legge 111/2011). Queste assenze sono giustificate dalla semplice presentazione di un certificato medico o di una struttura privata, senza ulteriori formalità, e sono considerate a tutti gli effetti come malattia, anche ai fini della decurtazione retributiva e del calcolo del periodo massimo di conservazione del posto. Tuttavia, non sono soggette a visita fiscale.

Il personale a tempo indeterminato ha diritto a 3 giorni retribuiti di permessi per motivi personali o familiari (art. 15 CCNL) e può inoltre usufruire di permessi brevi da recuperare, fino a 18 ore annue per i docenti e 36 ore per il personale ATA (art. 16 CCNL). Per il personale a tempo determinato, sono previsti 6 giorni non retribuiti per motivi personali e analoghi permessi brevi da recuperare.
Le ferie del personale docente sono proporzionali al tempo di servizio e, in linea generale, devono essere usufruite durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, con la possibilità di fruirne fino a sei giorni lavorativi durante le lezioni, purché il docente sia sostituito gratuitamente da un collega. L’utilizzo delle ferie come permessi per motivi personali è possibile, ma in tal caso non è obbligatoria la sostituzione.
La gestione dei permessi e delle assenze è vincolata alla necessità di garantire la continuità didattica senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione scolastica.